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25/09/2023

Superbonus, modalità per l'erogazione dei contributi su base reddituale

Il D.M. 31/07/2023 reca le modalità per l’erogazione del contributo ai proprietari di abitazioni con determinate condizioni reddituali per interventi Superbonus. Il Provv. Agenzia entrate 332687/2023 reca il modello per l'istanza e le modalità di presentazione. Istanze entro il 31/10/2023.

L’art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176, al comma 3, ha disposto la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 8-bis e 8-bis.1, per il sostenimento delle spese finalizzate ad interventi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico rientranti nel c.d. “Superbonus”.
Per il contributo in questione è stata autorizzata nel 2023 una spesa complessiva di 20 milioni di euro.
Le modalità attuative di tale disposizione sono state stabilite con il D.M. 31/07/2023, il quale ha definito i soggetti beneficiari, le spese ammesse a contributo nonché le modalità per la sua determinazione ed erogazione ed i controlli, rinviando per gli aspetti pratici della richiesta ad un successivo provvedimento.
Quest’ultimo è stato infine emanato con il Provv. Agenzia entrate 22/09/2023, n. 332687, il quale ha approvato il modello, con le relative istruzioni, al fine di presentare istanza - a partire dal 02/10/2023 e fino al 31/10/2023 - per la fruizione del contributo in oggetto.
Il contributo è a fondo perduto, non produce effetti fiscali per il beneficiario ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.

AMBITO APPLICATIVO - Quanto all’ambito applicativo, si fa riferimento:
A* al comma 8-bis, terzo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, e quindi ai nuovi interventi su edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome, cui spetta il Superbonus con aliquota ridotta al 90% (vedi Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome);
B* al comma 8-bis, primo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, il quale a sua volta richiama il comma 9, lettere a), del medesimo articolo, e quindi le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

REQUISITI SPECIFICI - Quanto ai requisiti specifici, il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo, dell’art. 119, del D.L. 34/2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119, del D.L. 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
b) il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
c) che l’unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
Per ulteriori dettagli ed esempi pratici si rinvia a Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome.

Dalla redazione