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07/08/2023

Fasce di rispetto ferroviario, diniego parere in deroga per immissioni acustiche

Secondo TAR Toscana 01/08/2023, n. 809, le esigenze di tutela della sicurezza sottese ai vincoli di inedificabilità nelle fasce di rispetto ferroviarie possono ricollegarsi ad una nozione ampia di “sicurezza”, che può abbracciare anche la tutela dalle immissioni acustiche degli occupanti l’edificio.

LE FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO - In tema di fasce di rispetto ferroviario, l’art. 49 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 dispone il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo i tracciati delle linee ferroviarie, ad una distanza minore di 30 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
A sua volta, l’art. 56 del D.P.R. 753/1980, dispone il divieto di depositare pietre o altro materiale sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie ad una distanza inferiore a 6 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza minima aumenta a 20 metri nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Tali divieti trovano la propria evidente ragione d’essere nella intrinseca pericolosità dell’attività ferroviaria.

Nella fascia di rispetto, in conclusione, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.

DEROGHE ALLE FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO - In merito a possibili deroghe alle disposizioni sopra illustrate, l’art. 60 del D.P.R. 753/1980 stabilisce che possono essere autorizzate deroghe alle fasce di rispetto prescritte dagli artt. 49 e 56 del D.P.R. 753/1980, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano.
Competenti a disporre le deroghe sono RFI (Rete Ferroviaria Italiana, già FS) per le ferrovie dello Stato e la Motorizzazione civile per le ferrovie in concessione.

APPLICAZIONE PRATICA - Sulla corretta applicazione delle fasce di rispetto ferroviario si è pronunciato TAR Toscana 01/08/2023, n. 809, ribadendo alcuni consolidati principi con importanti precisazioni, come illustrato qui di seguito.
La fattispecie concretamente trattata da TAR Toscana 01/08/2023, n. 809 riguardava la richiesta di autorizzazione ad RFI in ordine alla possibilità di realizzare un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso residenziale su due unità immobiliari aventi destinazione commerciale e magazzino poste al piano terra di un fabbricato ad una distanza di poco più di 10 metri dalla linea ferroviaria.

Necessario parere in deroga per il cambio di destinazione d’uso. Appare legittima l’acquisizione del parere in deroga per l’esecuzione della ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso residenziale preso in esame. Tale intervento, infatti, per le sue peculiari caratteristiche e per la radicale trasformazione che determina sul bene, può essere fatto rientrare nell’ampio novero degli interventi vietati dalle norme in commento.

Diniego non deve essere motivato. Il TAR Toscana ha poi ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario motivare soltanto l’eccezionale concessione della deroga, precisando le specifiche circostanze che la giustificano, tra quelle indicate dall’art. 60 del D.P.R. 753/1980.
Viceversa, non occorre alcuna specifica motivazione in caso di diniego, posto che il divieto di edificazione costituisce la regola e si giustifica in sé per la pericolosità connessa all’attività ferroviaria.

Nozione di sicurezza ferroviaria. La motivazione del diniego riferita alla specifica criticità connessa alle immissioni acustiche cui sarebbe sottoposta la nuova unità abitativa è legittima, poiché l’ulteriore dell’aggravamento delle immissioni acustiche, oltre ad essere riconducibile ad una nozione ampia ma legittima di sicurezza ferroviaria, che tiene conto di tutte le interferenze negative potenzialmente connesse all’attività ferroviaria nell’area immediatamente adiacente ai binari, risponde alla ratio di massima prudenza e cautela sottesa al divieto di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/1980.
Non rileva in proposito il fatto che vi sia già un’unità a destinazione la destinazione residenziale nel fabbricato oggetto di intervento, dato che il diniego si giustifica anche in ragione della necessità di scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione di pericolosità riscontrabile nell’area.

Dalla redazione