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26/07/2023

Tramezzature interne in assenza di autorizzazione sismica, chiarimenti della Cassazione

In tema di interventi edilizi in zona sismica, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla responsabilità dell’esecutore e del direttore dei lavori per la realizzazione di tramezzature interne in assenza di autorizzazione dell'ufficio tecnico competente.

Nel caso di specie l’esecutore e il direttore dei lavori erano stati condannati dal Tribunale per avere, nel corso dell’edificazione di una villetta a due piani, realizzato un appartamento a civile abitazione in luogo del garage previsto dal permesso di costruire (mediante realizzazione di tramezzature interne), senza la previa denuncia al competente Ufficio del Genio civile e senza aver ottenuto la relativa autorizzazione sismica.
Il Tribunale aveva ritenuto l’intervento non classificabile nell’ambito della manutenzione ordinaria e come tale soggetto all’obbligo di denuncia ex art. 65, D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti deducevano invece che:
- per le suddette difformità era stata comunque ottenuta la concessione in sanatoria;
- era già stato rilasciato il nulla osta del Genio civile in relazione al progetto originario.
Contestavano dunque la sussistenza di alcun ulteriore obbligo di denuncia riferito alla realizzazione dei vani tramite tramezzature interne, non comportanti modifiche alla struttura dell’edificio.

In proposito C. Cass. pen. 28/06/2023, n. 28013 ha spiegato che se è vero che la ratio sottesa alle disposizioni di cui all'art. 65, D.P.R. 380/2001 risponde alle esigenze di tutela dell'incolumità pubblica in ragione della potenziale pericolosità derivante dal materiale impiegato, da ciò non consegue, tuttavia, che, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento, sussista comunque un obbligo di denuncia allo sportello unico dell'ufficio competente: in tanto è configurabile la violazione della prescrizione in esame in quanto si tratti di opere realizzate "con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche" in materia di conglomerato cementizio armato, che, quindi, assolvano ad una funzione strutturale assicurando la stabilità e la sicurezza del manufatto.
Sul punto i giudici hanno ricordato inoltre che il D.L. 32/2019 ha introdotto l’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 che, operando una triplice distinzione tra interventi "rilevanti per la pubblica incolumità" (lett. a), interventi di "minore rilevanza" (lett. b) e interventi "privi di rilevanza" (lett. c), circoscrive soltanto ai primi la necessità della preventiva autorizzazione da parte della autorità preposta.

Ne consegue che, alla luce delle vigenti disposizioni, non può affermarsi, così come ritenuto dal giudice di merito, che qualunque intervento realizzato in zona sismica comporti ipso jure l'obbligo di comunicazione e di deposito della relativa documentazione progettuale allo sportello unico prescritto dall'art. 93, D.P.R. 380/2001 e la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta al controllo ai sensi dell'art. 94, D.P.R. 380/2001.
A tal fine risulta invece necessaria una verifica concreta degli interventi, dovendosi valutare se gli stessi in ragione della loro tipologia e classificazione, rientrino nella previsione di cui ai suddetti artt. 93 e 94, ossia se richiedano sia la preventiva comunicazione all'autorità competente, sia l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Nel caso di specie non era stato compiuto alcun accertamento volto a verificare che l’intervento in esame fosse stato eseguito con utilizzo di conglomerato cementizio armato, ovvero mediante struttura metallica o che comunque potesse aver inciso, compromettendo la statica dell'edificio, sulle preesistenti strutture portanti della villetta già da tempo edificata.
Inoltre la sentenza si basava su un orientamento giurisprudenziale superato dall’assetto normativo attualmente in vigore, affermando la violazione dell’art. 65 sul rilievo, allo stato non più calzante, che si trattasse di un intervento non classificabile tra quelli di manutenzione ordinaria.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha annullato la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione in applicazione dei suesposti rilievi.

Dalla redazione