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Deliberaz. G.P. Bolzano 27/06/2023, n. 567

Approvazione dell'integrazione delle Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige - allegato 5 (avvio del procedimento: DGP 822/2022).
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Testo del documento

La Giunta Provinciale ha preso in considerazione quanto segue:

La legge provinciale '"Territorio e paesaggio" del 10 luglio 2018, n. 9 (di seguito denominata LP 9/2018), è entrata in vigore il 1° luglio 2020. L'articolo 17, comma 4 della stessa legge prevede tra altro quanto segue: "Salvo diversa disposizione espressa della presente legge o della pianificazione paesaggistica, nelle aree naturali e agricole ai sensi dell'articolo 13 non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici."

Con la deliberazione della Giunta Provinciale 08/11/2022, n. 822: Integrazione delle "Linee Guida natura e paesaggio in Alto Adige" (di seguito denominata Linee guida) sono state previste in undici articoli alcune proposte per la disciplina di attività edilizie nelle aree naturali ed agricole. Ai sensi dell'articolo 46 della LP 9/2018 le Linee guida determinano i contenuti minimi dei piani paesaggistici, fatte salve le diverse disposizioni già contenute nei piani paesaggistici.

Con la pubblicazione nella Rete Civica dell'Alto Adige e nelle sedi dei Comuni per la durata di 30 giorni consecutivi è stato avviato il procedimento per l'integrazione delle Linee guida per il paesaggio in data 12/12/2022. Durante il periodo di pubblicazione della DGP 822/2022 secondo la LP 9/2018, art. 50 sono state presentate 41 osservazioni da parte di gruppi d'interesse e di privati. Sulla base di un modello tipo elaborato dal Consorzio dei Comuni 91 Comuni hanno espresso il loro parere motivato con deliberazione consiliare. 8 Comuni hanno differito dalla proposta del Consorzio dei comuni oppure l'hanno integrata. Anche la Ripartizione Foreste ha presentato un'osservazione concernente la proposta di testo.

Per l'integrazione delle Linee Guida è stato elaborato un rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della legge provinciale del 13 ottobre 2017, n. 17 (di seguito denominata LP 17/2017) e mandato all'Ufficio provinciale competente. Dal rapporto preliminare risulta che in alcuni articoli non si potranno escludere degli impatti significativi sull'ambiente. Nella sua comunicazione del 23/02/2023 l'Ufficio Valutazioni ambientali elenca tre motivazioni per i quali l'allegato 5 sarebbe da sottoporre a VAS.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 8 dell'allegato 5 alle "Linee Guida natura e paesaggio in Alto Adige" definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato III o IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della LP 17/2017 e successive modifiche, in tali casi il piano è da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Le presenti disposizioni rappresentano un'integrazione applicabile a livello provinciale del piano di settore "Linee Guida natura e paesaggio in Alto Adige" e si applicano pertanto anche ai siti Natura 2000 designati in Alto Adige. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della LP 17/2017, un piano è sottoposto a VAS, se è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica.

3. Secondo il rapporto ambientale preliminare, l'attuazione degli articoli 1, 3, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato 5 alle "Linee Guida natura e paesaggio in Alto Adige" può comportare impatti significativi sull'ambiente. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della LP 17/2017 i piani, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che producono impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti a VAS.

Per questo motivo è stato deciso di proporre alla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio una versione modificata dell'Allegato 5, nel senso di evitare e di eliminare le divergenze mostrati dal rapporto preliminare (in base alla LP 17/2017, art. 6), nonché di dimostrare che la situazione e gli impatti sull'ambiente subiscono un miglioramento ai sensi della LP 17/2017 rispetto alla mancata applicazione della normativa proposta.

La Commissione provinciale per il territorio e per il paesaggio (di seguito denominata Commissione) nella seduta n. 08/23 del 11/05/2023 ha esaminato la proposta di Linee Guida (DGP 822/2022) con le osservazioni e annotazioni pervenute e, in considerazione della comunicazione dell'Ufficio Valutazioni ambientali, ha espresso il successivo parere.

Prima di entrare in merito dei singoli articoli, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi nelle loro prese di posizione osservano che i futuri regolamenti dei piani paesaggistici dovrebbero essere non solo più restrittivi, ma anche di natura meno restrittiva. Inoltre, si teme la limitazione del diritto edificatorio specifico in base alla LP 9/2018, art. 37, comma 2-bis all'interno dei beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico. Con le osservazioni fanno riferimento al testo nelle premesse e nella parte deliberante della DGP 822/2022 che specifica che nell'ambito dell'adeguamento dei singoli piani paesaggistici si potranno definire soltanto delle discipline più severe e che i beni paesaggistici secondo l'art. 11, in quanto più restrittivi, non sono interessati dalla presente integrazione. La Commissione prende atto delle osservazioni, però non le condivide, perché i vincoli in vigore nei singoli piani paesaggistici non potranno essere superati dalla presente integrazione.

Anche da parte delle Associazioni protezionistiche e di altri sono state presentate alcune osservazioni generali, nelle quali si teme che le modifiche proposte comportino un indebolimento degli obiettivi definiti nel LEROP e nelle Linee guida. Si riconosce una contraddizione con una politica di conservazione delle risorse e del clima, nonché con l'idea di sostenibilità e con gli obiettivi del Piano Clima 2040. La previsione di possibilità edificatorie nelle superfici naturali e agricole, secondo la legge Territorio e paesaggio non rientra tra i compiti delle Linee guida. Piuttosto si nota un abuso di questo strumento per tale scopo. La Commissione prende atto delle osservazioni, però considera sostenibili le disposizioni proposte.

 

Allegato 5 - Norme transitorie:

Come menzionato sopra, l'Ufficio Valutazioni ambientali nella sua comunicazione, punto 2 Indica che un piano deve essere sottoposto a VAS se è necessaria una valutazione di incidenza in base agli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Per evitare conflitti con la LP 17/2017 si propone di escludere i siti Natura 2000 dall'applicazione della presente integrazione. In analogia sono esclusi anche i territori ricompresi nel Parco Nazionale dello Stelvio, nei parchi naturali, così come i monumenti naturali e i biotopi protetti dall'applicazione delle disposizioni.

La premessa ai singoli articoli è integrata con il seguente testo:

"(1) In attesa dell'adeguamento dei piani paesaggistici si applicano le seguenti disposizioni, ad eccezione delle zone interessate dai siti Natura 2000, del Parco Nazionale dello Stelvio, dei parchi naturali, dei monumenti naturali e dei biotopi protetti. Dalla presente integrazione delle Linee guida per il paesaggio sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso, qualora più restrittive, dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 11 della LP 9/2018."

La Commissione prende atto della comunicazione dell'Ufficio Valutazioni ambientali e si esprime favorevole all'adozione della proposta.

 

Articolo 1 - Infrastrutture tecniche:

La comunicazione dell'Ufficio Valutazioni ambientali riconosce al punto 1 che le disposizioni dell'articolo 1 definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato lii o IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006. Inoltre, punto 3 della comunicazione ribadisce che l'applicazione dell'articolo 1 può comportare impatti significativi sull'ambiente. In entrambi i casi l'articolo sarebbe da assoggettare a VAS.

Nelle osservazioni pervenute si chiede di integrare il testo con i ripari e le pensiline delle fermate autobus, nonché con le stazioni di ricarica elettrica, mentre le A

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Allegato 5 alle "Linea guida natura e paesaggio Alto Adige"

Norme transitorie riguardanti la disciplina di varie attività edilizie sulle superfici naturali e agricole

(1) In attesa dell'adeguamento dei piani paesaggistici si applicano le seguenti disposizioni, ad eccezione delle zone interessate dai siti Natura 2000, del Parco Nazionale, dei parchi naturali, dei monumenti naturali e dei biotopi protetti. Dalla presente integrazione delle Linee guida per il paesaggio sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso, qualora più restrittive, dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 11 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

 

Art. 1 - Infrastrutture tecniche

(1) A condizione che le infrastrutture a rete siano identificate negli strumenti di pianificazione urbanistica, nelle aree naturali e agricole è consentita la realizzazione delle relative costruzioni tecniche nella misura strettamente necessaria alla prestazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, come armadi di derivazione, centraline e cabine, stazioni di pompaggio nonché di pensiline per fermate d'autobus. A meno che il piano paesaggistico non preveda limitazioni che ostacolino la realizzazione di opere edilizie, è comunque consentita la costruzione di infrastrutture a rete destinate alla sottodistribuzione e delle relative costruzioni tecniche. La dimensione degli impianti non dovrà superare i 20 m2.

 

Art. 2 - Provvedimenti

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