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L. R. Campania 22/04/2003, n. 8

Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA..
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/07/2023, n. 11
- Sent. Corte Cost. 17/04/2023, n. 74
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TITOLO I - Realizzazione, organizzazione e funzionamento della residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.
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Art. 1 - Nozione

1. La presente legge, al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, e dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, disciplina la realizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali

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Art. 2 - Requisiti generali modalità di accesso

1. Le RR.SS.AA. per anziani non autosufficienti e per disabili devono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati in:

a) D.P.C.M. del 22 dicembre 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi-residenziali";

b) D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in

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Art. 3 - Interventi sociali e sanitari

1. Se non è sostenibile la permanenza nel proprio domicilio di un anziano ultrasessantacinquenne, lo stesso è ospitato nella tipologia più consona ai bisogni prevalenti, secondo le indicazioni dell'UO di assistenza anziani competente sulla base della VMD su proposta del me

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Art. 4 - Riferimenti legislativi

1. Le strutture sociali di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 3 sono regolamentate dalla L.R. n. 21/1989 e dalla legge regionale n. 17 del 1991 e

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Art. 5 - Definizione

1. La R.S.A. è una struttura a valenza socio-sanitaria e di tipo extra ospedaliero per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso l'assistenza domiciliare integrata o nei servizi semi residenziali - centri diurni.

2. Presupposto per la fruizione della R.S.A. è la comprovata mancanza, abituale o momentanea, di un idoneo supporto familiare che consente di erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e l'assistenza necessaria ad

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Art. 6 - Tipologia ospiti

1. Gli utenti delle RR.SS.AA., come definite nell'articolo 5, sono anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, portatori di deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psico-fisiche, a seguito di eventi morbosi che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità

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Art. 7 - Tipologia strutturale e funzionale

1. Gli aspetti strutturali e funzionali delle RR.SS.AA. sono disciplinati:

a) a livello nazionale dal D.P.C.M. 22 dicembre 1989, dalle linee guida sulle residenze sanitarie assistenziali del Ministero della sanità n. 1 del 31 marzo 1994 come confermato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 3, dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, e dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308;

b) a livello regionale dalla Delib.G.R. 7 agosto 2001, n. 3958, e successive modifiche.

2. Sono disciplinati, ai sensi della normativa di cui al comma 1, in particolare, i seguenti aspetti:

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Art. 8 - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle Reg. reg.SS.AA.

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Art. 9 - Accreditamento istituzionale

1. Tutte le strutture previste nella presente legge sono sottoposte alla disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale ai sensi de

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Art. 10 - Istituzione dell'albo regionale

1. È istituito presso la giunta regionale - area generale di coordinamento assistenza sanitaria - settore fasce deboli - l'albo regionale delle RR.SS.

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Art. 11 - Accesso, piano di intervento personalizzato e dimissione dalle RR.SS.AA.

1. L'autorizzazione all'ingresso nella rete dei servizi e la conseguente presa in carico dell'assistito spetta alla UOAA distrettuale, integrata con la componente sociale secondo quanto disposto nei piani di zona ai sensi della legge n. 328/2000 e nei piani aziendali territoriali - PAT -, e deve garantire la continuità assistenziale e la integrazione dei mome

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Art. 12 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle RR.SS.AA. è esercitata dalla Regione Campania, dalle AA.SS.LL. e dai comuni nell'àmbito delle rispettive competenze.

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Art. 13 - Oneri di spesa e tariffe

1. L'assessore alla sanità e l'assessore alle politiche sociali aggiornano annualmente con apposita delibera, previa consultazione delle strutture pubbliche e private o dei loro rappresentanti sindacali di categoria, le diarie giornaliere, differenziate per gradi di autosufficienza - lievemente o mediamente non autosufficiente, gravemente o totalmente non autosufficiente - valide per le RR.SS.AA. ad indirizzo geriatric

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Art. 14 - Programma di realizzazione delle RR.SS.AA. e di riconversione di strutture pubbliche e private di ricovero e cura

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, adotta i programmi di realizzazione delle RR.SS.AA. e ne definisce le relative modalità; individua nell'àmbito dei presidi ospedalieri le strutture da r

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Art. 15 - Norme transitorie

1. La determinazione della condizione di autosufficienza, ovvero di parziale o totale non autosufficienza, è compito dell'UOAA distrettuale secondo la VMD individuata con successivo atto dell'assessorato alla sanità e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

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Art. 16 - Organizzazione e funzionamento di RR.SS.AA. e strutture semi-residenziali

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, l'assessorato alla sanità e l'assessorato alle politiche soc

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TITOLO II - Residenze sanitarie assistenziali - RR.SS.AA. - per disabili
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Art. 17 - Presidi residenziali - normativa di riferimento

1. I presidi residenziali per i disabili sono quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalle linee guida sulla riabilitazione del Ministero alla sa

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Art. 18 - Presidi semiresidenziali - classificazione

1. I presidi residenziali rivolti ai disabili che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, articolo 3, comma 2, sono:

a) comunità alloggio assistite - strutture di dimensioni limitate a massimo 6 ospiti come comunità alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di disabili giovani e adulti in condizioni di limitata autonomia;

b) comunità alloggio protette - strutture ad alta intensità assistenziale per p

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Art. 19 - RR.SS.AA. per disabili

1. Le RR.SS.AA. per disabili sono strutture extraospedaliere socio-sanitarie appartenenti alle reti integrate dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria

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Art. 20 - RR.SS.AA. - caratteristiche

1. Le RR.SS.AA. realizzano una connotazione residenziale di tipo abitativo, con tipologie organizzative che prevedono una strutturazione dei servizi in

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Art. 21 - RR.SS.AA. - organizzazione

1. Le RR.SS.AA. sono organizzate secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989 e al D.P.R. 14 gennaio 1997 e della normativa regionale in

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Art. 22 - RR.SS.AA. - ricoveri temporanei

1. Nelle RR.SS.AA. deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei di norma non superiori nella durata ad un mese.

2. I ricoveri temporanei sono riservati a:

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Art. 23 - Prestazioni

1. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono erogate in forma continuativa:

a) assistenza medica correlata alla tipologia e allo stato di gravità degli utenti ospitati dal presidio;

b) assistenza infermieristica, dietologica, psicologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;

c) assistenza riabilitativa volta al mantenimento delle abilità presenti ed alla prevenzione terziaria;

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Art. 24 - R.S.A - accreditamento

1. La R.S.A. può essere gestita da soggetti pubblici e privati.

2. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per disabili non autosufficienti il numero complessivo dei posti letto di RR.SS.AA. è pari allo 0,35 per mille abitanti.

3. La giunta regionale opera la trasformazione in RR.SS.AA., con conseguente accreditamento a tale titolo degli istituti di riabilitazione provvisoriamente ac

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Art. 25 - Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per favorire l'introduzione a livello regionale di criteri e modalità omogenee per la c

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Art. 26 - Ripartizione degli oneri

1. La spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA. è ripartita tra la ASL, il Comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino ed è calcolata per fasce di gravità in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'articolo 18, comma 5.

2. Al

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Art. 27 - Albo regionale RR.SS.AA.

1. Al fine di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta dei servizi esistenti è istituito l'albo regionale delle RR.SS.AA., distinto in sottosezion

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TITOLO III - Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza
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Art. 28 - Alloggi protetti - istituzione

1. Nell'àmbito delle strutture di cui all'articolo 18 sono istituiti gli alloggi protetti, quali strutture per piccoli nuclei di 8 - 20 ospiti, destin

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Art. 29 - Attività

1. Gli alloggi protetti per i cittadini affetti da demenza appartengono alla rete dei servizi territoriali ad elevata integrazione sanitaria nell'àmbi

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Art. 30 - Requisiti

1. Gli alloggi protetti per i cittadini affetti da demenza possiedono i requisiti strutturali e organizzativi previsti per le RR.SS.AA. dal D.P.R. 14 g

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Art. 31 - Accesso

1. Alla fruizione delle prestazioni erogate nelle strutture di cui all'art. 28 è consentito l'accesso previo accertamento, ad opera della unità di VM

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Art. 32 - Prestazioni

1. Negli alloggi protetti di cui al Titolo III sono erogate in forma continuativa:

a) l'assistenza infermieristica, dietologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;

b

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Art. 33 - Gestione

1. Gli alloggi protetti possono essere gestiti da soggetti pubblici e privati.

2. Nella fase

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Art. 34 - Oneri

1. La spesa per la permanenza nelle strutture di cui al Titolo III è ripartita tra la ASL, il Comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino, ed è calcolata in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'articolo 18, comma 5.

2. Alla copertura d

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Art. 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle strutture di cui al Titolo III è esercitata dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai comuni, nell'àmbito delle rispe

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Art. 36 - Inserimento nell'albo regionale

1. Al fine di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta dei servizi esistenti le strutture di cui al Titolo III sono inserite nell'albo regionale di

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Art. 37 - Norma finanziaria

1. L'onere della presente legge grava sulle risorse finanziarie assegnate nel bilancio di previsione della spesa per la componente sanitaria mentre per

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Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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