FAST FIND : FL7690

Flash news del
28/06/2023

Discordanza tra relazione tecnica allegata al titolo edilizio e tavole progettuali

Il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE - C. Stato 01/06/2023, n. 5416 si è pronunciato sulla legittimità di un ordine di demolizione (confermato in primo grado) avente ad oggetto di un muro di contenimento realizzato per un’altezza superiore a quella prevista dal titolo edilizio. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, che il TAR avesse ignorato le informazioni contenute nelle tavole allegate alla domanda di concessione edilizia attestanti un’altezza media diversa (e superiore) a quella contenuta nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione. A suo avviso, si sarebbe trattato di un mero errore materiale, perché altrimenti il muro non avrebbe potuto svolgere la sua funzione di contenimento del terreno a monte.
In ogni caso, l’intervento non avrebbe configurato una difformità totale, in quanto la difformità dell’altezza del muro non comporterebbe realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione, tantomeno munito di specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile, come previsto dall’art. 31, D.P.R. 380/2001 ai fini dell’applicabilità della sanzione demolitoria.

DISCORDANZA TRA RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIE - Con riferimento alla prima doglianza, il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali occorre dare prevalenza alla prima, sulla base dello stesso principio valevole in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.
Inoltre, nel caso di specie, non si rinveniva la prova che l’indicazione delle altezze nella relazione tecnica fosse ascrivibile a un refuso, tantomeno immediatamente riconoscibile.

ALTEZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO E DIFFORMITÀ TOTALE DAL TITOLO EDILIZIO - Sul punto i giudici hanno ricordato che costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, parificate, salvo che per gli effetti penali, al caso della mancanza di permesso di costruire e di difformità totale, anche le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato e il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite (C. Stato 30/03/2017, n. 1484).
Il concetto di parziale difformità presuppone dunque che le modificazioni apportate all’intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
Ciò premesso, secondo il Consiglio di Stato, la realizzazione di un muro di contenimento che, anziché essere contenuto entro il limite assentito di un’altezza compresa tra 1,00 e 1,20 m., raggiunge i 2,35 m. (cioè un’altezza pressoché doppia) è certamente ascrivibile al novero delle modifiche sostanziali dell’opera, vieppiù se si considera che anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il permesso di costruire in quanto si presenti idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.

In conclusione, i giudici hanno respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado.

Dalla redazione