FAST FIND : FL7680

Flash news del
21/06/2023

Appalti pubblici e principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non deve essere inteso in senso assoluto ma relativo, occorrendo una valutazione riferita al caso concreto.

Fattispecie
Le parti istanti hanno chiesto all’ANAC di esprimersi in merito alla legittimità dell’offerta della società aggiudicataria della gara, la quale sarebbe stata viziata dalla presenza di elementi dell’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica.
In particolare, nell'offerta tecnica dell’aggiudicataria era indicato esplicitamente (in 3 anni) il tempo di manutenzione che l’aggiudicatario avrebbe poi indicato nell’offerta economica e temporale.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/05/2023, n. 234, ha svolto le seguenti considerazioni:
- in via generale, mediante il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica si vuol evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica - la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e ritenga preferibile l’offerta di un concorrente anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere posta in graduatoria successivamente ad altra; in questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti;
- il predetto divieto non è inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta  (Sent. C. Stato 29/04/2020, n. 2732);
- nell’offerta tecnica possono anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (Sent. C. Stato 22/02/2016, n. 703).

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, dunque, occorreva valutare se, in concreto - ovvero valutando nel complesso l’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria, il contesto della gara in esame e le disposizioni della lex specialis - l’inserimento dell’elemento temporale nell’offerta tecnica avesse effettivamente consentito alla commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell’impegno dell’operatore per la realizzazione dell’opera, consentendo l’anticipazione di valutazioni che sarebbero dovute essere posticipate alla fase di esame dell’offerta economica e influenzandone quindi il giudizio complessivo.
L'ANAC in proposito ha ritenuto di concordare con la commissione di gara, la quale ha sostenuto che la società aggiudicataria non poteva essere esclusa per il solo fatto di aver rinvenuto dati dell’offerta economica temporale (sezione manutenzione) nella sua offerta tecnica, in quanto gli stessi non potevano e non hanno influenzato le determinazioni della commissione giudicatrice.
In conclusione, pertanto, è stato ritenuto che l’operato della stazione appaltante fosse conforme ai principi posti a tutela della segretezza delle offerte e che l’offerta della società aggiudicataria della gara non avesse violato il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica.

Dalla redazione