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Flash news del
16/06/2023

Natura del termine per produrre documenti a comprova dei requisiti di partecipazione

L'ANAC ha indicato che il termine che la stazione appaltante discrezionalmente assegna all’operatore economico prima dell’aggiudicazione per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara è perentorio anche se ciò non è espressamente previsto nella lex specialis di gara.

Fattispecie
Nel caso di specie, un operatore economico aveva contestato il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva disposto la sua esclusione per la mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale autodichiarati in sede di gara.
In particolare, la questione sottoposta all'ANAC riguardava  la natura del termine fissato dalla stazione appaltante per effettuare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di presentazione dell’offerta, ovvero se tale termine dovesse intendersi perentorio o meramente ordinatorio, stante la produzione sicuramente tardiva del documento che avrebbe attestato la effettiva regolare esecuzione del servizio in contestazione.

Considerazioni ANAC
In merito alla questione circa la perentorietà o meno del termine che la stazione appaltante discrezionalmente attribuisce all’operatore economico per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara, l’ANAC, con la Delibera del 24/05/2023, n. 233, ha:
- aderito all’orientamento secondo cui la perentorietà risponde alla prioritaria esigenza di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente, con conseguente inammissibilità del soccorso istruttorio e della rimessione in termini;
- richiamato la Sent. C. Stato 11/10/2022, n. 8685, secondo la quale, pur in mancanza di espressa previsione nella lex specialis, è consentito alla stazione appaltante imporre un termine perentorio per l’invio della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto d’appalto, rendendosi anzi necessario ad evitare l’indefinito protrarsi della fase evidenziale precedente;
- indicato che l’assenza nel D. Leg.vo 50/2016 di una espressa indicazione di un termine per l’effettuazione delle verifiche in discussione (al pari di quello contenuto nell'art. 48 del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 abrogato), potrebbe intendersi come volontà del legislatore di non replicare l’imposizione di un vincolo temporale ex lege, ma di rimettere alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la fissazione del termine ritenuto, caso per caso, più congruo per la produzione della documentazione probante.

Posto quanto sopra, secondo la suddetta Delibera ANAC 233/2023, il termine che la stazione appaltante discrezionalmente attribuisce all’operatore economico prima dell’aggiudicazione per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara è perentorio anche se ciò non è espressamente previsto nella lex specialis di gara; si deve ritenere, infatti, la disciplina di ogni adempimento previsto in tale fase come finalizzata a renderla tempestiva e certa e a non rallentarne l’iter a tempo indefinito, dovendosi perciò interpretare in questo senso la ratio delle norme di riferimento pur se non letteralmente esplicitata.

Dalla redazione