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14/06/2023

Varianti Superbonus, nuova delibera condominiale e cambio dell’impresa

Importante chiarimento fornito dalla Circolare 13/06/2023, n. 13/E: l’eventuale nuova delibera condominiale necessaria per approvare una variante in corso d’opera o per variare l’impresa incaricata dei lavori non comporta la perdita del regime fiscale acquisito ai fini del Superbonus.

Con la Circolare 13/06/2023, n. 13/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti vari attinenti le modifiche alla disciplina del Superbonus e degli altri Bonus fiscali edilizi, introdotte ad opera: dell'art. 9 del D.L. 176/2022; dell'art. 1 della L. 197/2022, commi 10 e 894; articoli vari del D.L. 11/2023.

Tra le modifiche in questione, quella prevista dall’art. 2-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11 (introdotto con la conversione in legge - L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85), norma di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di una variante in corso d’opera non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dalla norma per l’avvio del procedimento edilizio ai fini della fruizione dei benefici fiscali.
In altri termini, quando c’è una variante, vale comunque ai fini fiscali l’originaria data di avvio del procedimento edilizio, che non viene spostata in avanti a causa della variante stessa.
Specularmente, quanto agli interventi su parti comuni condominiali, poiché il citato art. 1 della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), al comma 894 prevede anche l’esistenza entro certe date di una valida delibera di assemblea condominiale di approvazione dei lavori, l’art. 2-bis del D.L. 11/2023 dispone che non rileva a tali fini l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variante.
Per approfondimenti vedi:
* Superbonus, proroga CILAS al 31/12/2022 e altre misure
* Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023

La norma in questione lasciava dubbio un aspetto molto importante, cioè cosa accade nel caso in cui si renda necessario, oltre ad apportare una variante, modificare altri aspetti della CILAS, come ad esempio variare l’impresa incaricata dei lavori.
Su questo, è intervenuto l’importante chiarimento reso dalla Circolare 13/06/2023, n. 13/E (vedi punto 1.1.1), secondo la quale:
* ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili si fa riferimento alla data di presentazione della originaria CILAS, o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori;
* costituiscono varianti alla CILAS, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati non previsti nella CILAS presentata ad inizio dei lavori;
* quanto sopra si applica anche ai procedimenti avviati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILAS (05/08/2021) e pertanto gestiti tramite diversa procedura.

Per dettagli e approfondimenti ulteriori sulle varianti in corso d'opera nei procedimenti edilizi con fruizione di bonus fiscali, vedi Varianti in corso d’opera e bonus fiscali edilizi

Dalla redazione