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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-9/22
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Valutazione ambientale - Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 1 - Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso - Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici.1) L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo, sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo, preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma, a condizione, tuttavia, che abbia almeno carattere obbligatorio per le autorità competenti nel settore del rilascio di autorizzazioni per progetti. 2) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42. |
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