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Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-604/21

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Rinvio pregiudiziale - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttiva 98/34/CE - Articolo 1, punto 4 - Nozione di «altri requisiti» - Articolo 1, punto 11 - Nozione di «regola tecnica» - Articolo 8, paragrafo 1 - Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica - Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale - Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino - Nozione di «clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione» - Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE.

1) L’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10 % di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di "altro requisito", ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, come modificata, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata.

2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata, e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione.

3) L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.

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