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18/04/2023

Appalti pubblici, esclusione da gare precedenti e obblighi dichiarativi

Il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare le esclusioni disposte nei suoi confronti in gare precedenti. Pertanto, l’omessa dichiarazione non determina l’esclusione automatica dalla gara.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la società seconda classificata lamentava:
- la mancata esclusione dell’aggiudicataria per “grave illecito professionale”, consistente nel non aver dichiarato l'esclusione da un'altra gara,
- la mancata attivazione del sub-procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta.
In particolare, nella precedente gara, l’aggiudicataria aveva rilasciato dichiarazioni mendaci sui prodotti offerti che invece erano privi delle certificazioni attestanti il soddisfacimento dei criteri ambientali minimi. Tale comportamento, secondo la ricorrente, rivestiva un carattere di gravità anche in relazione alla gara in esame, ove era anche richiesto il rispetto dei CAM.

OMESSA DICHIARAZIONE DI PRECEDENTE ESCLUSIONE - TAR Emilia-Romagna 03/04/2023, n. 191 ha in primo luogo ricordato che il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare - e pertanto non incorre in omissione informativa rilevante ai sensi dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c-bis) - le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce - e si conclude - all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva (C. Stato 03/02/2021 n. 1000C. Stato 27/09/2019 n. 6490).
In ogni caso, l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è autonoma causa di esclusione, ma la stazione appaltante è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico, con riferimento all’esecuzione del contratto di appalto. Tale valutazione viene condotta secondo criteri di ampia discrezionalità attraverso valutazioni tendenzialmente insindacabili dal giudice se non in presenza di macroscopici profili di illogicità o di travisamento del fatto.
Si è dunque al cospetto di una ipotesi di esclusione non già di tipo automatico, bensì discrezionale, collegata ad una valutazione di esclusiva pertinenza della stazione appaltante, la quale deve far emergere fatti connotati da particolare gravità.

Nel caso di specie, secondo il TAR, la stazione appaltante aveva adeguatamente motivato l'inidoneità della vicenda a far venir meno l’affidabilità professionale dell'aggiudicatario, escludendo la gravità del fatto sulla base del carattere isolato dell'episodio e della mancata iscrizione da parte dell'ANAC nel casellario.

MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA - Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il TAR ha ribadito gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza secondo i quali:
- l’esperibilità del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art. 97 comma 6, D. Leg.vo 50/2016 (diversamente dall’obbligo di cui all’art. 97 comma 3), è subordinata all’espressione di un potere discrezionale della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, nell’ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un’espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità;
- il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara deve essere globale e sintetico, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di costo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono.

In applicazione di tali principi, il TAR ha respinto il ricorso, non rilevando la presenza di elementi tali da comprovare la manifesta illogicità della valutazione della stazione appaltante.

Dalla redazione