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Sent. C. Cass. civ. 21/03/2023, n. 8058

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Professioni - Ingegneri, architetti e geometri - Redazione del progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile - Non conformità dell'opera alla normativa urbanistica - Inadempimento - Responsabilità - Sussiste - Accordo con il committente - Irrilevanza.

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di u

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