N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’Avviso di rettifica pubblicato in B.U. 31/10/2018, n. 2 Suppl. Ord. e, successivamente, sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7.

In seguito la Sent. Corte Cost. 04/07/2024, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7 nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), del presente articolo, ha reso applicabile - in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lettera d-bis), della presente legge regionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della L.R. 19/09/2023, n. 20 - la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 e seguenti, del D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106), anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della L. 23/12/1994, n. 724, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)».

Infine articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 21/05/2025, n. 7.

Dalla redazione