N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Capo modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 12/06/2025, n. 81, a decorrere dal 01/01/2025, così recitava:

“Capo III - CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO

Art. 23. - Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

1. I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 2.

 

Art. 24. - Cause di esclusione

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

 

Art. 25. - Effetti dell’accettazione della proposta

1. L’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all’articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

2. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

Art. 26. - Adempimenti

1. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

Art. 27. - Rinnovo del concordato

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all’articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all’articolo 9, comma 3.

 

Art. 28. - Reddito oggetto di concordato

1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all’articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

 

Art. 29. - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

1. L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

Art. 30. - Rilevanza delle basi imponibili concordate

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

 

Art. 31. - Determinazione degli acconti

1. L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;

b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Art. 31-bis - Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

1. Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli di rinnovo.

3. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

 

Art. 32. - Cessazione del concordato

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l’attività;

b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.

 

Art. 33. - Decadenza del concordato

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell’articolo 22 ove applicabili.”

Dalla redazione