N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 238, comma 1, del presente decreto il presente articolo va interpretato nel senso che, agli effetti dell’applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 27/05/1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del D. Leg.vo del Capo provvisorio dello Stato 15/09/1947, n. 896.

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