D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d);

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione);

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del

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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le di

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Art. 2. - Principi generali

1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.

2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubi

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Art. 3. - Interesse pubblico prevalente

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazio

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Art. 4. - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all’articolo 1, comma 1;

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Art. 5. - Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

1. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telema

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Art. 6. - Regimi amministrativi

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

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Art. 7. - Attività libera

1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all’allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all’allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.

2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all’articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesa

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Art. 8. - Procedura abilitativa semplificata

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.

2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 3.

4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogn

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Art. 9. - Autorizzazione unica

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.

2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall’articolo 14 del presente decreto:

a) alla regione territorialmente competente, o all’ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione I;

b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione II.

3. Il proponente allega all’istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interve

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Art. 10. - Coordinamento del regime concessorio

1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto

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Art. 11. - Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti

1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

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Art. 12. - Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi

1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) e nel portale di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresì conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del

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Art. 13. - Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d’incidenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 14. - Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;

b) all’articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;

c) all’articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i termini del procedi

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Art. 15. - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere

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Art. 16. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 17. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.

 

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Allegato A - Interventi in attività libera (Articolo 7)

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza

agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’

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Allegato B - Interventi in regime di PAS (Articolo 8)

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell’allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;

f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell’allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemo

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Allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica (Articolo 9)

Sezione I - Interventi di competenza regionale

1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:

a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;

c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;

e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;

g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:

1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;

2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;

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Allegato D - Elenco delle disposizioni abrogate (Articolo 15)

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

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