N160 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 48 - (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6, si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale.”

Dalla redazione