Comma inserito dall’art. 29-bis, comma 1, del D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132) e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L. 23/12/2021, n. 238, così recitava:

"1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente."

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/06/2023, n. 113 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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