Articolo abrogato dalla L.R. 17/08/2016, n. 10.

L’articolo 359 così recitava:

Art. 359 - (Disposizioni fino all'effettivo esercizio dell'ATI)

1. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui al presente Testo unico le stesse funzioni sono esercitate dalle Zone sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.

2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascuna Zona sociale.

3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione dalle Zone sociali.

4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dal Comitato dei Sindaci di Distretto di cui all’articolo 29 della l.r. 18/2012 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).

5. L'adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 358.”

Dalla redazione