Articolo abrogato dall’art. 254, comma 1, della L.R. 10 /11/2014, n. 65, così recitava:

"Art. 93 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005

1. Il comma 12 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“12. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).”.

2. Il comma 13 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“13. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.”."

Dalla redazione