N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 45 - (Bilancio)

1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il Direttore generale approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Direttore generale approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'articolo 41, comma 10; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.

5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.”

Dalla redazione