Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 50.5 - (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)
Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.
Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.
La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.”
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto dal 17/10/2025 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.
Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.
In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 6, comma 2, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164.
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
12/12/2024
- Su assenze e conciliazioni regole più chiare da Il Sole 24 Ore
- Trasferte, spese tracciabili anche nel Comune di lavoro da Il Sole 24 Ore
- Il contante penalizza anche per le imprese: costi non deducibili da Il Sole 24 Ore
- Casse private, over 50 al 43%. Patrimonio di 114 miliardi da Il Sole 24 Ore
- Classificazione Ateco: dal 2025 al via le nuove codifiche da Il Sole 24 Ore
- Nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti, sezione ad hoc per le associazioni delegate da Il Sole 24 Ore