N144 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 119 - Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore della Repubblica nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore della Repubblica è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.

Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello."

Dalla redazione