Articolo modificato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 11 - (Società consortile Umbria Digitale)

1. La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Digitale” conforme al modello comunitario dell’in house providing, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della l.r. 8/2007.

2. Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6 della l.r. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CNUmbria di cui all’articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all’articolo 5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, curando per conto e nell’interesse loro e dell’utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

3. I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi infrastrutturali della CN-Umbria e del Data center regionale unitario.

4. Sono attività d’interesse generale, in particolare, quelle: di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l’integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

5. Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale. L’attività di sviluppo software è progressivamente affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati.

6. Umbria Digitale, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l’utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto dell’autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

7. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile.

8. Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell’Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell’Umbria. Possono partecipare, su delibera dell’Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali.

9. Sono organi di Umbria Digitale:

a) l’Amministratore unico;

b) l’Assemblea dei consorziati;

c) l’Organo di controllo.

10. L’Assemblea dei consorziati, di cui al comma 9, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati.

11. L’Organo di controllo, di cui al comma 9, lettera c), è costituito da un solo membro."

Dalla redazione