Comma sostituito dall’art. 81, comma 1, dalla L.R. 29/05/2020, n. 13 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7.

La Sent. Corte Cost. 04/07/2024, n. 119 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7, limitatamente alle parole «[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».

In seguito, il presente comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, della L.R. 07/11/2024, n. 25.

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