N94 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/10/2016, n. 70.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti

1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell’obiettivo programmatico dell’ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) sostegno alla fusione di due o più comuni;

b) riduzione dei residui passivi;

c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;

d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale;

e) trasferimento o attribuzione di funzioni;

f) riduzione del livello di indebitamento;

g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell’anno di riferimento e i parametri e le modalità per l’applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l’espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l’atto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell’obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all’articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.

6. L’ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell’obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.”

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