Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25/10/2024, n. 8.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 25/10/2024, n. 8, la modifica acquista efficacia dal 01/01/2025.

Il comma così reciterà:

"13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), da realizzare nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, di edilizia e ambientale, al fine di creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale nelle aree regionali interessate e promuovere l'incremento del livello qualitativo della ricettività alberghiera."

Dalla redazione