Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 17/10/2024, n. 153, così recitava:

“4. Nelle more dell’adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d) riduzione dell’area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

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