Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 12, così recitava:

Art. 35 - (Piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso)

1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l’adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale.

2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 39, ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in particolare:

a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;

b) proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti;

c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.

4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l’ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.”

Dalla redazione