Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 17/06/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 21 - Disposizioni per favorire il diritto all’informazione delle persone con disabilità. Portale regionale della disabilità

1. La Regione tutela e assicura i diritti delle persone con disabilità e rimuove gli ostacoli che si frappongono all'esercizio e al pieno godimento degli stessi, favorendone l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione attiva allo sviluppo sociale ed economico.

2. Al fine di assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità e rendere l'amministrazione regionale più accessibile e a misura di ogni cittadina e cittadino è istituito, presso l'assessorato competente in materia, il Portale regionale della disabilità, nel quale confluiscono i dati, le informazioni e qualsiasi iniziativa inerente alle politiche per la disabilità.

3. Le persone con disabilita possono accedere al Portale di cui al comma 2 anche per formulare proposte o suggerimenti all'amministrazione regionale per un'effettiva diffusione sul territorio regionale della cultura dell'accessibilità e dell'inclusione sociale.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”

Dalla redazione