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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 21-bis - Assegno di cura
1. La Provincia assicura l'organizzazione di servizi socio-sanitari e l'erogazione di provvidenze economiche per la fruizione delle relative prestazioni, per garantire l'assistenza nel proprio domicilio alle persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza.
2. Per le finalità del comma 1 è istituito un assegno di cura consistente di norma in buoni di servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e soggetti accreditati o, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nell'erogazione di una somma di denaro relativa all'attività svolta debitamente documentata. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 3, definisce i criteri per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di cura, tenendo conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. La Giunta può tenere conto degli interventi previsti dalle leggi statali o regionali per analoghe finalità.
3. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, delibera i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e i criteri per l'accesso alle prestazioni e i criteri e le modalità di accreditamento per l'erogazione del servizio.
4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia la Giunta provinciale, applicando i principi di economicità ed efficienza, può adottare uno o più provvedimenti per accorpare e semplificare i procedimenti amministrativi di valutazione della condizione di non autosufficienza della persona per l'accesso alle provvidenze economiche e ai servizi socio-sanitari, compresi gli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini.
5. Per garantire l'equità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, è prevista, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario. I criteri tengono conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. Le quote di compartecipazione contribuiscono al finanziamento dell'assegno di cura.
6. La Giunta provinciale approva le deliberazioni previste dai commi 3, 4 e 5 previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provvede comunque all'adozione delle medesime."
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