Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, della L.R. 03/03/2017, n. 6, così recitava:

“Art. 124 - (Disposizioni in merito ai regolamenti comunali di igiene e abolizione di nulla osta)

1. La Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene.

2. Fino all’emanazione delle direttive di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, per quanto compatibili con il presente testo unico, con la normativa nazionale e comunitaria.

3. Resta abolito il nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del regolamento indicato al comma 2. Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.”

Dalla redazione