Comma abrogato dall’art. 1, comma 159, della L. 27/12/2017, n. 205, così recitava:

“5. In via transitoria, allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.”

Dalla redazione