Articolo abrogato dall'art. 42, comma 18, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, così recitava:

"Art. 38. - Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati."

Successivamente, l'art. 38, comma 1, della L. 23/12/2021, n. 238, ha modificato il comma 1 del presente articolo, sostituendo le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

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