Parole aggiunte dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120).

Ai sensi dell’articolo 56, comma 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) la disposizione si applica anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato al 17/07/2020, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La disposizione non si applica nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Dalla redazione