Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 8 - (Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. 18/1983)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 18/1983 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis - (Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, all'interno di piani attuativi o di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, i Comuni possono prevedere limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal d.m. 1444/1968, purché finalizzati alla riqualificazione ed al recupero urbano delle zone omogenee di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968.".”

Dalla redazione