Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale

1. Il progetto di piano urbanistico provinciale è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 6, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica.

2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del piano. Le date di deposito del piano sono rese note anche mediante avviso da pubblicare sui quotidiani locali.

3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il parere della commissione può contenere anche richieste di modifica o integrazione del progetto.

5. Il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è richiesto in relazione al progetto di piano adottato e depositato. A tal fine il progetto, contemporaneamente al deposito, è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla CUP, che entro novanta giorni formula il proprio parere. Alla CUP sono trasmessi, per le valutazioni di competenza, i pareri espressi dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali.

7. Contemporaneamente al deposito il progetto di piano è inviato allo Stato per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto la Giunta provinciale può prescindere dal parere.

8. Se la Giunta provinciale delibera variazioni al piano in seguito ai pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali e della CUP, nonché di osservazioni pervenute ai sensi di questo articolo, è disposto un secondo deposito con la riduzione a metà dei termini previsti da questo articolo, prescindendo dalla richiesta di ulteriori pareri o osservazioni a eccezione di quelle previste dal comma 3, che però possono riguardare solo le parti variate.

9. Le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni relative alle parti variate non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni."

Dalla redazione