Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17/12/2009, n. 17; dall'art. 70, comma 15, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 27, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 113 - Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo, senza ricorrere al procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC.

1-bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.

2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.

3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."

Dalla redazione