Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 4. - Verifiche statiche

I calcoli di stabilità e resistenza saranno chiaramente esposti riproducendo integralmente, fino alle formule finali, il metodo adottato, qualora questo non sia di comune dominio, e l’applicazione numerica di esso allo sbarramento progettato.

Saranno pure dettagliatamente esposti modalità e risultati delle eventuali prove statiche su modello, prove che sarà sempre consigliabile di effettuare nel caso di sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da condurre di concerto col Servizio dighe.”

Dalla redazione