Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.P.R. 24/03/2003, n. 136, il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

"Art. 14. (Collaudo)

Avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’ufficio del Genio civile ne dà avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell’opera.

Ai fini del collaudo l’ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni dl consistenza delle opere e farà redigere dall’assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad Ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice potrà essere nominata anche durante l’esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.

Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, per i successivi provvedimenti amministrativi.”

Dalla redazione