Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 19/03/1996, n. 242 e, successivamente, abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 59. - Contravvenzioni commesse dai preposti

I preposti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma.

Dalla redazione