Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 33. - Visite mediche

Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.”

Dalla redazione