Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2020, n. 35 l’imposta regionale aggiuntiva prevista dal presente articolo per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5.

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