Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 6-bis (Rendicontazione dei contributi) — 1. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui alla al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per un importo pari alla spesa ammissibile.

1-bis. Qualora l’importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purché l’intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato.

2. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all’organo concedente il contributo.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente dal termine fissato o prorogato per la ultimazione dei lavori.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000."

Dalla redazione