N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 12/03/2009, n. 4, così recitava:

“53. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è aggiunta la seguente:

“h-bis) sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali).”.

Dalla redazione