Articolo modificato dall’art. 49, comma 1, della L.P. 20/03/2000, n. 3; dall’art. 24, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10 e sostituito dall’art. 25, comma 10, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della L.P. 17/09/2013, n. 19 la modifica si applica a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 1.

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