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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 74 - Sostituzione dell’articolo 92 bis della legge regionale 2/2002
1. L’articolo 92 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 92 bis - Subingresso nelle strutture ricettive
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi degli articoli 56 e 102 e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge.
2. La SCIA deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell’azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono anche trasferire in gestione l’azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.”."
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