Condono edilizio, condizioni per la formazione del silenzio assenso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/10/2022

Condono edilizio, condizioni per la formazione del silenzio assenso

Il TAR Salerno ha affermato che ai fini della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono è necessaria la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla legge, compresa quella volta ad identificare esattamente le opere da condonare.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva rigettato l'istanza volta all’attestazione espressa dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio ex artt. 31 ss. della L. 47/1985 (c.d. primo condono edilizio), riscontrando che per alcune delle opere mancavano le riproduzioni fotografiche e il certificato di idoneità statica. Secondo il ricorrente, tali lacune documentali potevano essere considerate irrilevanti poichè, a suo avviso, l'intervenuta autorizzazione ambientale e il pagamento degli oneri concessori sarebbero sufficienti alla formazione del silenzio assenso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE - Al riguardo il TAR Campania-Salerno 26/09/2022, n. 2461 ha evidenziato che l’art. 35 della L. 47/1985 (sul primo condono edilizio) prevede che alla domanda di condono, devono essere allegati:
- prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura minima pari ad un terzo dell'oblazione determinata in base ad apposita tabella;
- una descrizione delle opere;
- una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi;
- quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite (qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco);
- in alcuni casi (vedi artt. 34 e 36, L. 47/1985), un certificato di residenza nonché copia della dichiarazione dei redditi;
- nel caso il richiedente sia un’impresa, un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

SILENZIO ASSENSO, CONDIZIONI - Ciò posto, il TAR ha ricordato che la domanda di condono si intende accolta, in presenza delle seguenti condizioni:
- ultimazione delle opere abusive entro il termine stabilito (01/10/1983 per il primo condono);
- decorso del termine perentorio prefissato per una pronuncia espressa dell’amministrazione comunale;
- pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti;
- produzione della documentazione e delle denunce richieste.
In proposito è stato anche precisato che la formazione del silenzio assenso è esclusa nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate.
Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, ivi compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo, la mancanza di taluna di esse impedendo in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

DOCUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE - In conclusione, il TAR ha affermato che ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, in quanto funzionale all’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la sanatoria.

Sul tema, con riferimento al terzo condono edilizio, si veda anche la Nota: Terzo condono edilizio: elementi necessari per la formazione del silenzio assenso.

Dalla redazione