Periodo soppresso dalla L. del 27/10/2003 n. 290. Il periodo soppresso così recitava: "La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza."

Dalla redazione